Ecco la guida completa per la richiesta del TFR ( Trattamento Fine rapporto) in busta paga in vigore da aprile 2015, i soggetti destinatari e il modulo per fare domanda (Qu.I.R.). E’ stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015, n. 29 intitolato “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018” che entra in vigore il 3 aprile 2015. Diventa quindi operativa la possibilità, per il lavoratore dipendente, di poter richiedere mensilmente in busta paga, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), la corresponsione delle quote maturande del TFR di cui all’art.
2120 del codice civile. Si ricorda che tale disposizione ha carattere sperimentale e trova applicazione fino al 30 giugno 2018.
TFR busta paga: soggetti destinatari ed esclusi
Possono presentare istanza per la liquidazione mensile del tfr, tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. Sono esclusi:
- lavoratori dipendenti domestici;
- lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
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Tassazione TFR busta paga
La Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto. Ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
Per l’applicazione della tassazione separat, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR. modulo – QuIR
Domanda TFR busta paga: modulo Qu.I.R.
I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti, la manifestazione di volonta’ esercitata dal lavoratore dipendente e’ efficace e l’erogazione della Qu.
I.R. e’ operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e’ tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalita’ in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro.