Subappalti e interventi multipli: come cambia lo sconto in fattura (risposte Agenzia delle entrate)?

Le risposte n. 106 e 107/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiariscono i requisiti per applicare lo sconto in fattura nei casi di subappalti e interventi multipli con unico titolo abilitativo.
2 settimane fa
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sconto in fattura
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Il panorama normativo relativo ai bonus edilizi, in particolare al Superbonus, ha subito significative modifiche con l’introduzione del Decreto-Legge n. 39/2024.

Questo decreto ha imposto nuove restrizioni all’opzione dello sconto in fattura e alla cessione del credito, limitando tali possibilità solo a specifiche condizioni.

In risposta a queste modifiche, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti attraverso le risposte n. 106 e n. 107 del 17 aprile 2025, focalizzandosi su due aspetti cruciali: la gestione dei subappalti e la realizzazione di interventi multipli.

Subappalti e sconto in fattura: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 106/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società che, in qualità di general contractor, ha stipulato un contratto con un condominio per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus.

Il contratto prevedeva il pagamento per stati di avanzamento lavori (SAL), con l’emissione delle relative fatture solo al raggiungimento di determinate percentuali di completamento.

Tuttavia, entro il 30 marzo 2024, data limite stabilita dal Decreto-Legge n. 39/2024 per il sostenimento delle spese, erano state emesse fatture da parte dei subappaltatori per lavori già eseguiti, sebbene il general contractor non avesse ancora emesso fattura nei confronti del condominio.​

L’Agenzia ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito, è sufficiente che entro il 30 marzo 2024 siano state sostenute spese documentate da fatture per lavori effettivamente eseguiti. Anche se tali fatture non sono state emesse direttamente nei confronti del committente finale.

In particolare, è stato specificato che:​

L’espressione “lavori già effettuati” si riferisce esclusivamente a interventi edilizi materialmente eseguiti, escludendo attività preparatorie o professionali.

Il pagamento effettuato dal general contractor ai subappaltatori entro la data sopra indicata, per lavori effettivamente eseguiti, soddisfa la condizione richiesta. Anche in assenza di fatture emesse dal general contractor al committente.​

È fondamentale che vi sia una documentazione adeguata che attesti il collegamento tra i pagamenti effettuati e i lavori eseguiti. Nonché il legame con il beneficiario finale dell’agevolazione.​

Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i casi in cui, per motivi contrattuali o organizzativi, l’emissione delle fatture avviene solo al raggiungimento di specifici SAL, ma i lavori sono stati comunque eseguiti e pagati ai subappaltatori entro i termini previsti.​

Interventi multipli e titolo abilitativo unico: le condizioni per lo sconto in fattura

La risposta n. 107/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha esaminato la situazione di una società che ha stipulato un contratto con un condominio per la demolizione e ricostruzione di un edificio, comprendente sia interventi agevolabili con il Superbonus Sisma 110% sia interventi rientranti in altri bonus edilizi, come l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti gli interventi erano inclusi in un unico titolo abilitativo e risultavano tecnicamente inscindibili.​

Entro il 30 marzo 2024, si sostennero e documentarono con fattura solo le spese relative agli interventi Superbonus, mentre quelle relative agli altri bonus edilizi non si effettuarono, poiché tali lavori potevano iniziare solo dopo la conclusione delle opere strutturali.

L’Agenzia ha chiarito che, in presenza di un titolo abilitativo unico che comprende interventi agevolabili con diverse detrazioni fiscali, la condizione del sostenimento delle spese entro il 30 marzo 2024 può ritenersi soddisfatta anche se riguarda solo una parte degli interventi previsti.

Pertanto, è possibile continuare a usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito anche per gli altri interventi, a condizione che:​

  • le spese per i lavori già eseguiti risultino sostenute e documentate con fattura entro il 30 marzo 2024.​
  • gli ulteriori interventi siano tecnicamente inscindibili dai primi e inclusi nello stesso titolo abilitativo.​
  • le spese relative agli ulteriori interventi siano sostenute e documentate nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa specifica per ciascun bonus edilizio.​

Questo chiarimento consente di mantenere l’accesso alle agevolazioni fiscali anche in presenza di interventi complessi e articolati, purché vi sia una coerenza progettuale e documentale tra le diverse opere previste.

Conclusioni

Il tema dello sconto in fattura e cessione del credito è ancora al centro di diversi chiarimenti del Fisco. La norma che ammette le opzioni è oramai a fine operatività.

A ogni modo, le risposte n. 106 e n. 107 del 17 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate forniscono importanti chiarimenti sull’applicazione dello sconto in fattura e della cessione del credito in situazioni complesse.  Come la presenza di subappalti o di interventi multipli inclusi in un unico titolo abilitativo.

È fondamentale che i contribuenti e i professionisti del settore edilizio prestino particolare attenzione alla documentazione e al rispetto delle scadenze previste dalla normativa.

Ciò al fine di garantire l’accesso alle agevolazioni fiscali previste.

Si tratta di verifiche che oramai si riferiscono al pregresso rispetto alle quali i contribuenti non possono che incrociare le dita e sperare di non decadere dalle opzioni.

Cosa che si rivelerebbe molto costosa in termini di imposta, sanzioni e interessi.

Riassumendo

  • L’Agenzia ha chiarito che è possibile mantenere lo sconto in fattura o la cessione del credito anche se, entro il 30 marzo 2024, le fatture risultano emesse solo dai subappaltatori e non ancora dal general contractor.
  • Definizione di “lavori già effettuati”: per accedere alla deroga prevista dal DL 39/2024, i lavori devono essere materialmente eseguiti entro il 30 marzo 2024.

    Non contano spese per consulenze, progettazioni o attività preliminari.

  • Documentazione necessaria; è fondamentale che sia dimostrabile il collegamento tra i pagamenti effettuati per i lavori e il committente finale che beneficia dell’agevolazione.
  • Interventi multipli e unico titolo abilitativo: in caso di interventi misti (Superbonus + altri bonus) tecnicamente inscindibili e compresi nello stesso titolo abilitativo, il sostenimento di parte delle spese (es. solo per il Superbonus) entro il 30 marzo 2024 mantiene valida l’opzione anche per i bonus minori.
  • Condizioni per i lavori successivi: gli interventi non ancora realizzati possono comunque beneficiare dello sconto in fattura se sono correttamente autorizzati, fanno parte del medesimo progetto e le relative spese saranno sostenute secondo le regole previste per ciascun bonus.
  • I nuovi chiarimenti seguono altre tre risposte del Fisco dei giorni scorsi sullo sconto in fattura.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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