Si torna a parlare dei buoni fruttiferi postali serie Q/P. Arriva, infatti, un’altra sentenza a favore dei risparmiatori da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario. Peccato che le decisioni di tale organo non siano vincolanti come quelle di un Giudice e che l’intermediario può anche decidere di non rispettarle.

La notizia dell’inadempimento, però, è resa pubblica sul sito ufficiale dell’Abf per un periodo di cinque anni e sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per sei lunghi mesi.

Quando capita ciò, al risparmiatore non resta che intraprendere un’azione legale e il giudizio dell’Arbitro non è sempre vincolante.

Tornando all’ultima decisione del Collegio, ecco cosa ha deciso con la sentenza numero 224 del 12 gennaio 2023.

Correvano gli anni ‘80

Nel 1988 un risparmiatore ha sottoscritto 5 buoni postali della serie Q/P. In realtà essi erano della serie P che è stata poi convertita in serie Q/P mediante timbro posto sul fronte e retro. Dietro, poi, erano inseriti i rendimenti ma solo fino al ventesimo anno.

Il sottoscrittore dei titoli ha spiegato che i titoli in suo possesso erano del 1988 e quindi sottoscritti dopo l’emanazione del Dm del 13 giugno 1986.

Ha aggiunto che l’emissione è avvenuta su modelli della serie P sui quali è stato apposto un timbro nella parte anteriore recante l’indicazione della serie Q/P. Un altro timbro, poi, è stato inserito sulla parte di dietro con i nuovi saggi di interesse dal primo al ventesimo anno.

L’oggetto del ricorso, quindi, riguarda il periodo intercorrente tra il ventunesimo e il trentesimo anno. Per tale periodo, infatti, le tabelle del Decreto Ministeriale del 1986 prevedevano di moltiplicare l’ultimo importo bimestrale di interessi maturato al ventesimo anno. Questo per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del trentesimo anno.

Dato che i saggi di interesse modificati riguardano solo i primi venti anni, il risparmiatore ha chiesto che gli fosse riconosciuto il rendimento coerente con la tabella stampata originariamente.

Quella i cui rendimenti sono della serie P.

La decisione

Con decisione numero 224 del 12 gennaio 2023, il Collegio di Bologna ha stabilito che l’intermediario ha sbagliato a inserire sui buoni fruttiferi postali un timbro incompleto.

Tale azione, infatti, ha ingenerato nel risparmiatore una situazione ingannevole, credeva infatti di poter ricevere dei rendimenti più alti rispetto a quelli che Poste ha liquidato.

Pertanto il Collegio ha accolto la domanda del risparmiatore condannando l’intermediario a corrispondere i rendimenti previsti dalla tabella posta dietro ai buoni fruttiferi postali (quindi della serie P). Ma limitatamente al periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

In più ha stabilito che sull’importo dovranno essere anche applicati gli interessi legali dalla data del reclamo fino a quella del saldo. Ciò, come stabilito dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con decisione numero 5304 del 2013.

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