Per la proroga della cessione e sconto in fattura devi aver fatto questa cosa prima del 17 febbraio 2023

Per beneficiare della proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura devi aver fatto questa cosa entro il 16 febbraio 2023. Ecco di cosa si tratta.
2 anni fa
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lavori iniziati 110, la cessione del credito è a rischio?

“Non sei stanco di vivere lì dove finisce la paura, giusto un attimo prima del fare? A guardare traguardi e orizzonti che mai raggiungerai?“, afferma Fabrizio Caramagna. Può capitare a tutti, prima o poi nel corso della propria esistenza, di avvertire un senso di paura. Questo, ad esempio, per via del timore di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi e tagliare il traguardo desiderato.

Non tutto ciò che vogliamo fare, d’altronde, dipende da noi stessi. Anzi, nella maggior parte dei casi sono fattori esterni a condizionare il nostro modo di vivere. Ne è un chiaro esempio il rapporto con la burocrazia, che si rivela essere spesso particolarmente critico.

Le norme, infatti, non sono immutabili. Anzi, cambiano in continuazione e per questo motivo può risultare difficile riuscire a restare sempre al passo.

Lo sanno bene le tante famiglie e aziende che hanno volto il proprio interesse al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. Quest’ultimi, infatti, sono stati di recente oggetto di importanti cambiamenti. In particolare, a partire dallo scorso 17 febbraio 2023 il Governo ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Occhio alle eccezioni!

Per la proroga della cessione e sconto in fattura devi aver fatto questa cosa prima del 17 febbraio 2023

Nonostante lo stop, c’è ancora chi potrà accedere allo sconto in fattura. Questo a patto di aver svolto determinate operazioni entro il 16 febbraio 2023. Ma di quali si tratta? Ebbene, come si evince dall’articolo 2 del decreto legge numero 11 del 16 febbraio 2023, è possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus 110%:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto concerne gli altri bonus edilizi, invece, si ha diritto alla proroga delle due opzioni, a patto che:

a)risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi effettuati nei comuni collocati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici.

Questo al fine di ridurne il rischio sismico.

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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