Notifica degli atti: come avviene e cosa accade se non è possibile?

Come avviene la notificazione degli atti e chi può notificarli? Cosa accade se non è possibile notificare un atto nelle mani del destinatario?
9 anni fa
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Cartella nulla se il messo notificatore scrive sulla notificazione che il contribuente è “sconosciuto in loco”

  La Corte di Cassazione è intervenuta in materia, con la sentenza n. 346 del 1998, dichiarando illegittima la disposizione dell’art.

8 della legge 1982/90, in cui si prevede che il plico è restituito al mittente dopo il decorso di dieci giorni  dalla data del deposito e che la notificazione si ha per eseguita dopo tale termine.  Dopo la costituzione in giudizio il procuratore costituito è destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni di atti endoprocessuali, anche la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito nel giudizio, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ( ex artt. 170 e 285 cpc). Secondo un’ordinanza,della Cassazione Tributaria del 25 novembre 2015 n. 24085/15, se il tentativo di consegnare la cartella di pagamento non è andato a buon fine, la notifica può dirsi perfezionata ai sensi dell’art.60 del D.P.R. 600/73 (irreperibilità assoluta) solamente se dalla notifica emerge chiaramente che il messo notificatore ha ricercato il contribuente, non soltanto presso l’indirizzo indicato nell’atto, ma presso il Comune di appartenenza. La mera attestazione sulla cartella di pagamento di “sconosciuto in loco” o “sconosciuto sui citofoni” non è idonea a considerare la notifica della cartella per irreperibilità assoluta. La controversia ha avuto un’intimidazione di pagamento non preceduta, a detta del contribuente, dalla regolare notifica della cartella di pagamento. La Commissioni Tributaria Regionale di Milano, in prima istanza, ha ritenuto legittimo il ricorsoalla procedura di notificazione per gli irreperibili di cui all’articolo 60, del D.P.R. 600/73,sempre che il tentativo di consegna della cartella presso la residenza anagrafica della contribuente non era andato a buon per essere questa risultata “sconosciuta in loco”, come annotato dall’agente notificatore nella cartella di pagamento. Secondo la Suprema Corte ha ragione la contribuente quando lamenta la violazione degli articoli 148 c.p.c. e 60, D.P.R. 600/73, poiché l’annotazione “sconosciuto inloco” non è idonea ad accertare che le doverose verifiche del destinatario del plico da parte dell’agente notificatore, siano state fatte. La detta annotazione è generica e non soddisfa i requisiti dall’art. 48 del codice civile. Dalla mera attestazione “sconosciuto in loco” non emergedi certo se il messo notificatore abbia eseguito le dovute ricerche e se queste siano sufficienti per pervenire alla conclusione dell’irreperibilità del destinatario.  

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