Come viene consegnata una notifica?
I modi di consegna della notifica sono due:
- Consegna diretta: la copia conforme all’originale dell’atto, viene consegnato direttamente al destinatario, negli orari di cui all’art. 147 cpc, come dichiara l’ufficiale giudiziario in calce all’originale e alla copia. Nella dichiarazione l’ufficiale giudiziario indica il modo, il luogo della consegna, il tempo, il rifiuto di ricevere la copia o di sottoscrivere l’originale, le ricerche compiute, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario;
- Consegna a mezzo servizio postale, la forma generalmente più usata, la notifica si esegue mediante invio di un plico raccomandato con avviso di ricevimento secondo le modalità previste della legge 1982/890. La prova documentale della avvenuta notificazione è costituita oltre che dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, anche dalla ricevuta di ritorno con le annotazioni dell’agente postale che ha provveduto alla consegna.
Con il DPR 2001/123 è stato previsto il compimento per via telematica degli adempimenti relativi alla notificazione ( richiesta di notificazione compimento della notificazione, restituzione dall’ufficiale giudiziario alla parte dell’atto notificato, con relazione di notifica attestata dalla firma digitale); tuttavia, l’ufficiale giudiziario può procedere alla notificazione nelle forme ordinarie e ciò in considerazione delle eventuali difficoltà di utilizzare la via telematica.