La notificazione è un’azione con la quale l’ufficiale giudiziario, su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza di parte o su richiesta del cancelliere, porta a conoscenza del destinatario un atto di cui viene consegnata una copia conforme all’originale. Il compito è quello di portare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Notificazione degli atti nelle forme prescritte dalla legge
La notifica va eseguita nei casi previsti dalla legge per la produzione di determinati effetti processuali. Sono effetti di notificazione un atto del giudice o un atto di parte o un atto del cancelliere oppure un atto del pubblico ministero.
Chi può notificare un atto?
La notificazione degli atti con la legge 1994/53 è affidata all’ufficiale giudiziario e agli avvocati per tutti gli atti di materia amministrativa, civile e stragiudiziale. Il difensore per poter notificare l’atto deve essere regolarmente iscritto all’albo degli avvocati e munito di procura alle liti, abbia ottenuto l’autorizzazione dal consiglio dell’ordine nel cui è iscritto e sia munito di apposito numero cronologico. La notifica avviene quando viene consegnata una copia conforme all’originale dell’atto al destinatario. Nelle prossime pagine prenderemo in esame come viene consegnata una notifica e cosa avviene quando una notificazione di un atto non è possibile.