Anche il 2023 è un anno di sconti IMU. Non si tratta di esenzioni totali ma, comunque, di un risparmio in parte dell’imposta.

Il tributo, ricordiamo, ha come presupposto il possesso degli immobili. Per possesso si fa riferimento al titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, abitazione, ecc.). È un’imposta (di competenza comunale) dovuta in base alla percentuale ad ai mesi di possesso.

Trovi qui le regole per il calcolo dei mesi di possesso ai fini IMU.

Si paga in acconto e saldo. L’acconto scade il 16 giugno di ogni anno e il saldo il 16 dicembre dello stesso anno. Se la scadenza cade di sabato o domenica, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Trovi qui, anche tutti i casi di esenzione IMU 2023.

Sconti IMU 2023, quando si dimezza il tributo

Per il 2023 sono confermati i casi di sconto IMU al 50% previsti dal comma 747 legge di bilancio 2020. In particolare, il tributo è dovuto per la metà dell’importo con riferimento a:

  • fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
  • unità immobiliari concesse in comodato tra genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    • il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate
    • e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (il beneficio, tuttavia, si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
    • l’immobile ceduto in comodato non sia di categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Lo sconto per i pensionati all’estero si ripristina

Confermato per l’IMU 2023 anche lo sconto del 25% per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (comma 760 legge bilancio 2020).

A proposito di immobili ceduti in affitto, ricordiamo, che l’IMU non è dovuta dall’inquilino. La paga sempre il proprietario o chi ha sull’immobile altro diritto reale di godimento.

Non è confermata, invece, per il 2023, la riduzione al 37,50% della base imponibile IMU pensionati esteri per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia dal pensionato estero. Tale riduzione è stata previsto dal comma 743 legge di bilancio 2022 ma limitatamente al solo anno d’imposta 2022 e ciò purché si fossero verificate tutte le seguenti in capo al pensionato:

  • titolarità di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia
  • la residenza in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia.
  • l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato.

Per tali soggetti, l’IMU 2023 per gli immobili posseduti in Italia torna ad essere dimezzata secondo quando previsto dal comma 48 legge di bilancio 2021.

Ad ogni modo, oltre agli sconti qui esposti e previsti a livello legislativo, è possibile che il comune (nella delibera IMU) abbia previsto anche altre agevolazioni. Il consiglio, dunque, è sempre quello di consultare l’ultima delibera IMU del comune dove s trovano gli immobili oggetto dell’imposta.