In quest’articolo cercheremo di fare chiarezza in merito ad un tema molto discusso, ossia chi ha ragione o torto in un incidente stradale. La legge, solitamente, addossa le responsabilità di un incidente al guidatore, la celebre presunzione di colpa, se questo non ha le prove che dimostrino il contrario. In questo caso il guidatore deve risarcire il danno all’altro guidatore e non può chiedere di essere risarcito per i danni subiti a sua volta.

La presunzione di colpa e il concorso di colpa

Per stabilire chi ha torto o ragione in un incidente stradale, è necessario concentrarsi proprio su questa regola, la quale presume che chi guida è sempre responsabile delle sue azioni e quindi deve assumersi tutte le conseguenze di uso non corretto del veicolo.

Per salvarsi dalla presunzione di colpa, il guidatore deve dimostrare di aver fatto di tutto per evitare l’incidente, di aver rispettato tutti i limiti di velocità imposti e le regole di segnaletica e prudenza. Inoltre deve comprovare che la colpa dell’incidente è dell’altro guidatore o pedone, convalidando la violazione delle regole da parte dell’altro automobilista.

Nel caso il guidatore riesca solo a dimostrare il secondo punto potrebbe incorrere nel concorso di colpa, ovvero la ripartizione delle responsabilità con l’altro automobilista. Questa percentuale non è sempre fissata al 50%. In ogni caso, per stabilire chi ha torto o ragione in un incidente stradale bisogna discernere tra incidenti tra auto e pedone, in questo caso la colpa si presume sia sempre del guidatore, e sinistro tra due automobili, caso in cui viene in atto la ripartizione della presunzione di colpa a meno di dimostrare l’effettiva responsabilità solo di uno dei guidatori, la duplice prova contraria. A tal proposito si era espressa anche la Corte di Cassazione, riguardo all’investimento di un pedone che aveva attraversato la strada fuori dalle strisce.

In questo caso la Corte aveva comunque affermato la responsabilità concorrente del guidatore, in quanto questo procedeva ad una velocità sostenuta.