L’equo compenso per i professionisti è legge. La Camera ha approvato la proposta di legge Meloni e Morrone, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. La Camera ha deliberato soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato. Infatti, il testo era tornato alla Camera dopo essere stato modificato dal Senato. La modifica, si era resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia”.

Nel complesso, nella definizione del compenso da pattuire per una determinata prestazione, i professionisti godranno di una maggiore tutela sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che con le grandi imprese (“contraenti forti”).

Un compenso sarà ritenuto equo se rispetta specifici parametri ministeriali. Nello specifico, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

L’equo compenso. Cosa prevede la nuova legge?

Come spiegato sul dossier ufficiale della Camera dei Deputati, il testo della legge che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, la legge sull’equo compenso:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7).

Equo compenso.
Ulteriori novità

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente, la Legge sull’equo compenso:

  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
  • abroga la disciplina vigente (art. 12);

Equo compenso. Verso chi si applica?

La nuova legge individua i rapporti rispetto ai quali il professionista gode della tutela rispetto alla definizione del compenso per l’opera svolta. Nello specifico, la disciplina dell’equo compenso si applica nei confronti di:

  • imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie);
  • imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
  • Pubblica Amministrazione e società partecipate dalla P.A.

Le norme sull’equo compenso non si applicano rispetto alle prestazioni effettuare verso le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione.

La nullità di alcune clausole o pattuizioni

E’ considerata nulla qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l’anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Inoltre, è parimenti considerata nulla qualsivoglia clausola e pattuizione che consista:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • ecc.

Nel complesso i professionisti godranno di una maggiore tutela sia nei rapporti con la PA che con le grandi imprese (“contraenti forti”).