Assegni familiari (ANF) costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. Ecco una breve panoramica che evidenzia a chi spettano gli assegni familiari, genitore avente diritto, in caso di separazione e divorzio, genitore convivente con figlio nato fuori dal matrimonio.

A chi spettano gli assegni familiari

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori  dipendenti del settore privato, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Pagamento assegni familiari al coniuge avente diritto

Il coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.  L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559.

Pagamento assegni familiari ai coniugi separati o divorziati

Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Pagamento al genitore convivente con figlio nato fuori dal matrimonio

Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.  Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Autorizzazione, quando viene richiesta?

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dal datore di lavoro è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:

  • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  • nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabilia proficuo lavoro)
  • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

In tali casi l’utente deve presentare domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva), utilizzando uno dei seguenti canali:

  • servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito – funzione Autorizzazioni Anf”;
  • attraverso i Patronati (ricordiamo che il servizio è gratuito);
  • Contact – Center attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

In seguito l’Inps rilascia all’utente il modello di autorizzazione ANF43 e l’utente presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il modello ANF43.

Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di seguito, l’utente presenta  la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/ dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il rilascio dell’autorizzazione ANF.

In quali casi è prevista l’autorizzazione?

L’autorizzazione è prevista nei seguenti casi:

  • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex art. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1971 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • per minori in accasamento eterofamiliare;
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • nel caso di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.

Diritto, decorrenza e variazione

Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad es.: celebrazione o riconoscimento del matrimonio, nascita o adozione di figli) e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Qualora spettino assegni giornalieri, il diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell’Inps la data iniziale dell’erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità risultano dalle indicazioni contenute nell’autorizzazione stessa.

Per tutte le altre informazioni: reddito escluso e da dichiarare, come viene pagato, quando viene pagato, ecc., vi consigliamo di leggere l’articolo: Assegni familiari 2017 2018: guida completa

Fonte: INPS