Cedolare secca al 10% anche per il contributo erogato dal Comune (risposta n°91 Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il contributo comunale per la riduzione del canone di locazione può essere tassato con la cedolare secca al 10%
3 settimane fa
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Via libera all’applicazione della cedolare secca al 10% su un contratto di locazione a canone concordato e sul contributo erogato dal Comune a copertura della riduzione del canone di locazione.

Può essere così riassunto l’intervento dell’Agenzia delle entrate con la risposta n°91 dell’8 aprile 2025.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il contributo deve essere considerato come un reddito della stessa categoria del canone di locazione. Pertanto, può essere tassato alle stesse condizioni del contratto di locazione originario, ovvero con cedolare secca al 10%, se il contratto è di tipo concordato.

Vediamo in che modo tali indicazioni impattano sulla compilazione del 730.

La risposta n°91 dell’8 aprile: cedolare secca e contributo erogato dal Comune

Un contribuente che ha stipulato un contratto di “locazione concordato” per un immobile detenuto in comproprietà con i figli e intende richiedere il contributo del Comune di competenza destinato a sostenere i locatori che riducono il canone di locazione di almeno il 20% rispetto all’importo pattuito.

Questo contributo è stato previsto in seguito a un deliberazione della Regione di riferimento.

Il richiedente, che ha assoggettato il canone di locazione al regime della cedolare secca, chiede all’Agenzia delle entrate se questo regime possa essere applicato anche al contributo erogato dal Comune in relazione alla riduzione del canone.

Cedolare secca al 10% anche per il contributo erogato dal Comune

Secondo l’Agenzia delle entrate, il contributo deve essere considerato come un reddito della stessa categoria del canone di locazione.

Pertanto, può essere tassato alle stesse condizioni del contratto di locazione originario, ovvero con cedolare secca al 10%, se il contratto è di tipo concordato.

Infatti, l’ articolo 6, comma 2, del Tuir, il quale prevede che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, […], e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”.

Sul tema, l’Amministrazione ha precisato, in diversi suoi documenti di prassi, che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente.

Sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri di colui che le percepisce. Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero allo scopo di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente – cfr risoluzioni nn. 155/2002, 356/2007, 106/2009 e 16/2018).

Il contributo è equiparato al canone di locazione

Nel caso concreto della risposta n°91 sulla cedolare secca al 10% , considerato che il contributo viene erogato dal Comune a fronte della riduzione del canone di locazione da parte del locatore, in quanto conseguito in sostituzione e integrazione del minor canone percepito, lo stesso costituisce reddito della stessa categoria.

Pertanto, il contributo deve essere assunto ai fini della determinazione del reddito fondiario derivante da immobili locati, ai sensi dell’articolo 36 del Tuir, da determinare, in via ordinaria, secondo i criteri generali previsti dal successivo articolo 37. In alternativa, il contribuente potrà accedere al regime della cedolare secca, al ricorrere dei requisiti ivi previsti.

La compilazione del 730

In particolare, per applicare il regime della cedolare secca con aliquota ridotta del 10%, il richiedente deve seguire alcune indicazioni per la compilazione del modello 730. Innanzitutto, il contributo erogato deve essere indicato nella sezione I del quadro B, barrando la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e inserendo, nella colonna 2 “utilizzo”, il codice 8.
Inoltre, sia nel modello 730 che nel modello Redditi PF, il contribuente dovrà compilare un solo rigo del quadro B, valorizzando il campo 6 “Canone di locazione” con l’importo calcolato, che include il contributo ricevuto.

Riassumendo.

  • Cedolare secca al 10% sul contributo comunale: l’Agenzia delle Entrate conferma che il contributo erogato dal Comune per la riduzione del canone di locazione può essere tassato con la cedolare secca al 10%, se il contratto di locazione è di tipo concordato.
  • Considerazione del contributo come reddito: il contributo erogato dal Comune, destinato a coprire la riduzione del canone, è considerato un reddito della stessa categoria del canone di locazione, in quanto integrativo del canone ridotto.
  • Applicazione del TUIR: ai fini della tassazione, il contributo va trattato come reddito fondiario e deve essere dichiarato seguendo le disposizioni del TUIR, con possibilità di optare per il regime della cedolare secca.
  • Compilazione del modello 730: per applicare la cedolare secca, il contribuente deve dichiarare il contributo nel modello 730 nella sezione I del quadro B, inserendo il codice 8 nella colonna 2 e barrando la casella per la “Cedolare secca”.
  • Calcolo del canone complessivo: il canone di locazione dichiarato nel modello 730 deve includere anche il contributo ricevuto dal Comune, che integra la riduzione del canone originale.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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