Protesto assegno, come comportarsi
Fintantoché il suo nome sarà pubblicizzato tra i soggetti colpiti da protesto, molto difficilmente potrà ottenere credito, mentre certamente non potrà emettere un assegno, né sarà facile che eventuali fornitori accettino metodi di pagamento diversi dal contante, dato il rischio. Ecco, quindi, che la cancellazione del protesto potrebbe rivelarsi l’unica soluzione in grado di evitare tali disagi, altrimenti la segnalazione resterà attiva per 5 anni dalla data di iscrizione.
Cancellazione protesto, ecco come
La richiesta di cancellazione potrà avvenire direttamente, qualora il protestato abbia adempiuto all’obbligazione (anche recandosi dal notaio, che ha effettuato la levata del protesto per conto del creditore) entro un anno dalla scadenza. A quel punto, munito di una quietanza di pagamento rilasciata dal creditore, oltre che dal titolo protestato stesso e da una marca da bollo, potrà chiedere che il suo nominativo sia cancellato dai pubblici registri. Se il pagamento dell’assegno è avvenuto, invece, dopo un anno dalla scadenza, la cancellazione non potrà essere richiesta direttamente, ma il protestato dovrà ottenere prima la riabilitazione del Tribunale territorialmente competente, facendo apposita richiesta al presidente del medesimo e provando l’avvenuto adempimento dell’obbligazione.