Comunicazione liquidazione IVA, l’invio fino al 18 settembre

Comunicazione liquidazione IVA secondo trimestre 2017, c'è tempo fino al 18 settembre per l'invio telematico.
8 anni fa
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Comunicazione liquidazione IVA secondo trimestre 2017, c'è tempo fino al 18 settembre per l'invio telematico.

La comunicazione liquidazione IVA secondo trimestre 2017, può essere effettuata telematicamente entro il 18 settembre.

L’obbligo della comunicazione liquidazione IVA, è stato introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2017, con l’inserimento dell’articolo 21-bis Dl 78/2010.

Software gratuiti dall’Agenzia delle Entrate

Per le comunicazione liquidazione IVA, secondo trimestre 2017, il termine ultimo è stato fissato il 18 settembre.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software Ivp17 di compilazione e controllo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Il software gratuito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile sul proprio sito, alla sezione “Software di compilazione”.

Il software di compilazione e di controllo Ivp17 consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L’applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell’utente e predispone i quadri per la compilazione.

Leggi l’articolo: Liquidazione IVA 2017, disponibile software gratuito per invio dati

Comunicazione liquidazione IVA primo trimestre 2017

Lo scorso 12 giugno  è scaduto il termine per la trasmissione della comunicazione liquidazione IVA del primo trimestre 2017.

Leggi l’articolo: Comunicazione liquidazioni IVA: proroga al 12 giugno

Sanzioni ridotte per l’omessa comunicazione

E’ stato portato al ribasso il regime sanzionatorio legato ai nuovi obblighi comunicativi dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, sconta una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione viene ridotta della metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. (D.L. n. 193/2016).

Leggi anche: La proroga è un’incognita, criticità e sanzioni ridotte per l’omessa trasmissione

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