Con la risposta n. 118 del 22 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rilevante in materia di obblighi fiscali legati ai compensi spettanti a professionisti deceduti.
In particolare, ha stabilito che, nel caso in cui un erede percepisca un compenso per prestazioni rese da un professionista deceduto, sarà tenuto ad aprire nuovamente la partita Iva intestata al defunto, emettere fattura e assolvere tutti gli obblighi fiscali relativi. Incluso il versamento dell’Iva.
Questo approccio è necessario anche nel caso in cui il professionista deceduto abbia formalmente chiuso la partita Iva prima del decesso.
Compensi agli eredi del professionista. Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
Il caso oggetto dell’interpello riguarda un contribuente che, nel dicembre 2024, ha ricevuto parte di una parcella dovuta al padre, deceduto nel 2011, per prestazioni professionali rese a una società fallita.
Il padre aveva chiuso la propria partita Iva prima della morte. In un primo momento, il curatore fallimentare aveva dichiarato l’intenzione di emettere un’autofattura, trattenendo l’Iva da versare all’Erario.
Tuttavia, a seguito delle modifiche normative intervenute sull’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997, tale opzione non era più praticabile.
A quel punto, la curatela fallimentare ha richiesto all’erede di emettere una fattura intestata alla società fallita.
Di fronte a questa richiesta, il contribuente ha espresso dubbi sull’obbligo di riaprire la partita Iva del padre o di aprirne una propria, sostenendo che il curatore avrebbe dovuto procedere con l’autofatturazione. Come previsto dalla risoluzione n. 52/2020.
L’Agenzia ha risposto negativamente, precisando che, secondo la normativa vigente e la prassi amministrativa, il compenso ricevuto è soggetto a Iva e deve essere regolarmente fatturato dagli eredi.
Ciò vale anche a distanza di anni dalla chiusura della partita Iva e dal decesso.
Cosa dicono la prassi e la giurisprudenza?
L’Agenzia delle Entrate nella risposta n°118/2025 in materia di erede e fattura con partita Iva ha richiamato diversi riferimenti normativi e giurisprudenziali a sostegno della propria posizione.
In primo luogo, ha ribadito che la chiusura della partita Iva non equivale alla conclusione dell’attività professionale, che si intende tale solo una volta concluse tutte le operazioni attive e passive.
Tale principio è contenuto nella circolare n. 11/2007 e nella risoluzione n. 232/2009. In alcuni casi gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius.
La giurisprudenza (Cassazione n. 8059/2016) ha inoltre stabilito che il momento rilevante ai fini Iva è l’incasso del compenso, indipendentemente dalla data in cui è stata resa la prestazione.
Pertanto, anche se il compenso viene incassato anni dopo la cessazione dell’attività, esso resta imponibile ai fini Iva.
Nel caso in cui il professionista sia deceduto, la normativa prevede che gli eredi possano adempiere agli obblighi fiscali.
Se non è stata emessa la fattura, l’obbligo passa agli eredi, che devono procedere a emetterla. Tuttavia, se la partita Iva era stata già chiusa prima della morte, come nel caso oggetto dell’interpello, è necessario riaprirla per poter adempiere correttamente.
La risposta n. 163/2021 conferma questo orientamento, chiarendo che l’erede che incassa compensi relativi a prestazioni rese dal defunto è tenuto ad aprire una nuova partita Iva intestata al defunto e ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali correlati.
Solo in caso di totale inerzia dell’erede, il committente è tenuto, ai sensi delle nuove disposizioni del Dlgs n. 87/2024, ad effettuare una comunicazione di irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.
In questo caso, non è più prevista l’autofattura, ma è sufficiente l’invio del documento con codice TD29 tramite il sistema di interscambio.
Infine, l’Agenzia chiarisce che la risoluzione n. 52/2020, richiamata dal contribuente, è da considerarsi superata nella parte in cui prevedeva l’obbligo per il committente di versare direttamente l’imposta. Alla luce delle nuove disposizioni, il compenso deve essere corrisposto all’erede al lordo dell’Iva e sarà quest’ultimo a doverla versare.
Riassumendo.
- Riapertura della partita Iva: Se la partita Iva del defunto è stata chiusa, l’erede deve riaprirla per emettere la fattura.
- Fatturazione da parte dell’erede: L’erede deve emettere la fattura per conto del defunto, anche se sono passati molti anni.
- Compenso imponibile: Il compenso è soggetto a Iva, in quanto l’obbligo fiscale sorge con l’incasso, non con l’esecuzione della prestazione.
- Comunicazione in caso di inerzia: Se l’erede non adempie, il committente deve segnalare l’irregolarità con codice TD29 entro 90 giorni.
- Superamento parziale della risoluzione 52/2020: Le nuove norme eliminano l’obbligo di autofatturazione per il committente, trasferendo la responsabilità sull’erede.